Grecia e l’uscita dall’euro: ipotizziamo possibili, ipotetici e tragici eventi

Scritto il alle 11:49 da Agata Marino

La Grecia con il cambio dall’Euro alla Dracma sarà condannata alla miseria, con danni non quantificabili sotto l’aspetto sociale e di collocazione geopolitica.

Essendo notorio che la Grecia non è paese “esportatore” (manca quasi totalmente la struttura produttiva) ma è un’economia fatta prevalentemente di servizi (turismo, shipping, movimentazione) non vedo come possa avvattaggiarsi con una moneta debole.

Pagherà di più le importazioni (i carburanti si pagano in dollari) di cui non può fare a meno (credimi, sono settori strategici) ed ovviamente sul mercato finanziario non troverà più nessuno disposto a fare prestiti.

Dato che il problema fondamentale non è il debito in sè da ripudiare o da trasformare in dracme (gli interessi che paga sono inferiori a Spagna e Italia e le prime scadenze sono state spostate, dopo lo PSI+, a babbo morto) ma è quello di riuscire a trovare un avanzo primario.

A tutt’oggi anche rigettando il debito le uscite rimangono superiori alle entrate.

In poche parole se dovessero tornare alla Dracma “settore turistico” dovrà perlomeno triplicare il volume degli arrivi per arrivare a pareggiare le entrate attuali in euro: impensabile.

Comunque tragico ieri sera Ballarò che ha fatto vedere  le cose assurde che stanno succedendo da chi non può avere i farmaci tumorali che vengono pagati anche 2000 euro, visto che lo stato non paga le farmacie comunali alle isole in vendita a cifre irrisorie…

Ora vi inserisco l’interessante articolo di Pietro Manzini sul pagamento ipotetico del debito in dracme source

Se la Grecia uscisse dall’euro e adottasse una nuova valuta nazionale, cosa accadrebbe ai contratti? Quelli soggetti alle legge greca, si ridenominerebbero semplicemente nella dracma, al tasso di cambio fissato dal governo greco. In tutti gli altri casi, la situazione si rivelerebbe assai complicata. Per esempio, se il debitore fosse greco e il creditore straniero è facile prevedere che ne nascerebbe un contenzioso, con ricorso a un giudice o a un arbitro per decidere in quale moneta debba essere ripagato il debito. In tutta Europa, sorriderebbero solo gli avvocati delle parti.

Immaginiamo per un momento che l’esito più assurdo e sbagliato della “tragedia greca” in atto divenga realtà, ossia che la Grecia esca dall’euro e adotti, come valuta nazionale, una nuova dracma. (1) Cosa accadrebbe ai contratti che prevedono una obbligazione di pagamento riconducibile al paese? L’obbligazione di valuta rimane tale o il debito verrebbe lecitamente ridenominato in nuove dracme?
Per rispondere, occorre partire dal principio internazionale della lex monetae, secondo il quale rientra nella sovranità dello Stato il potere di stabilire la valuta nazionale e, in caso di mutamento della stessa, di determinare il tasso di conversione tra la vecchia e la nuova moneta avente corso legale. Nel caso la Grecia decidesse di recedere dall’euro adottando le nuove dracme, le spetterebbe anche la scelta di stabilire il rapporto di conversione tra le nuove dracme e la sua vecchia moneta, ossia l’euro.

CONTRATTI NAZIONALI GRECI

L’applicazione di questo principio comporta che i contratti puramente “nazionali”, vale a dire assoggettati alla legge greca e che prevedono un pagamento in euro, si trasformino in contratti denominati in nuove dracme e che si applichi il tasso di conversione euro/nuova dracma stabilito dalle autorità greche. Ciò vale senz’altro per i contratti di lavoro o di mutuo stipulati tra soggetti greci. Ad esempio, se viene stabilito un tasso di conversione 1/1, ossia 1 nuova dracma = 1 euro, in Grecia uno stipendio di 2.000 euro verrà convertito in uno stipendio di 2.000 nuove dracme e una rata di mutuo di 500 euro verrà convertita in una rata da 500 nuove dracme.

CONTRATTI INTERNAZIONALI IN EURO

La situazione è diversa quando l’obbligazione di pagamento è in euro, ma il contratto presenta un qualche elemento di internazionalità, ad esempio il debitore è greco e il creditore è internazionale (un altro Stato o una Organizzazione internazionale come la World Bank, il FMI o la BEI) o straniero (una banca, una società).
Nel primo caso è molto probabile che il debito rimanga denominato in euro, sia perché la legge scelta dalle parti normalmente non è quella greca (ma ad esempio inglese), sia perché, in ogni caso, tali contratti prevedono ordinariamente clausole di salvaguardia del valore del credito.
Diversamente, nel caso di contratti commerciali con società o manche è possibile che la scelta della legge applicabile al contratto non sia stata effettuata. Dovrà allora ricostruirsi la volontà delle parti per stabilire quale lex monetae esse intendevano applicare, prevedendo l’obbligazione in euro. È certo molto realistico supporre che intendessero riferirsi alla lex monetae dell’Eurozona, ma non si può nemmeno completamente escludere che il contratto presenti fattori di collegamento molto forti con la Grecia, tali per cui si dovrebbe concludere che è la lex monetae greca a dover disciplinare il contratto, applicandola anche quando prevede l’abbandono dell’euro. In ogni caso, nella pratica valgono le seguenti presunzioni (che ammettono prova contraria): a) se la transazione è condizionata da termini definiti da una borsa valori, il contratto si intende disciplinato dalla legge del luogo dove è situata la borsa in questione, b) in assenza di ogni altra indicazione, vi è una presunzione che le parti abbiano inteso scegliere, quale lex monetae, quella del luogo dove va effettuato il pagamento.
Considerato quanto sopra è intuitiva la ragione per cui facilmente l’individuazione della lex monetae nei contratti commerciali dovrà essere fatta da un giudice o da un arbitro nel corso di un contenzioso. Infatti, posta l’inevitabile svalutazione della nuova dracma, la scelta della lex monetae determina in modo rilevante il peso dell’obbligazione di pagamento. Ad esempio, se il tasso di conversione è fissato a 1 euro = 1 nuova dracma, ma la svalutazione della dracma rispetto all’euro è pari al 50 per cento (ossia 1 euro = 2 nuove dracme), un debito di 100mila euro manterrà tale valore se sarà confermata la sua originale denominazione monetaria, mentre si ridurrà alla metà se ad esso sarà ritenuta applicabile la lex monetae greca e dunque la nuova dracma (concretamente l’obbligazione sarà soddisfatta pagando 100mila nuove dracme, ossia 50mila euro).
Altri elementi che complicherebbero il quadro in tali ipotesi sono rappresentati dal percorso giuridico scelto per uscire dall’euro e dal tasso di svalutazione. Se il recesso avviene in violazione dei Trattati europei e senza una procedura concordata tra gli Stati, o la svalutazione della dracma è iper-competitiva, i creditori internazionali potrebbero utilizzare tali elementi di illegalità per contestare l’applicabilità della lex monetae greca al contratto, anche quando ciò deriverebbe dalle regole sopra ricordate. (2)

CONTRATTI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO

Ancora diverso è il caso dei contratti che prevedono il pagamento in una valuta diversa dall’euro, ad esempio, il dollaro. Il tale ipotesi, il cambiamento della lex monetae greca non influisce sull’obbligazione contrattuale, ciò anche se sia il debitore che il creditore sono greci. Ad esempio, se una società greca dovesse 100mila dollari a una banca greca, la circostanza che la valuta nazionale sia mutata da euro a dracma non cambia l’obbligazione di valuta dello specifico contratto, qualunque sia la legge nazionale che lo regola. La soluzione si applica a maggior ragione anche ai contratti internazionali ove, ad esempio, il debitore sia greco e il creditore sia straniero.

DEBITI SOVRANI

Infine, un discorso particolare va svolto per le obbligazioni di pagamento assunte dallo Stato greco, principalmente nella forma di titoli obbligazionari, e che costituiscono pertanto un debito sovrano.
In proposito va osservato che le emissioni quotate sulla piazza greca prevedono sicuramente l’applicazione della legge nazionale e dunque il debito verrebbe ridenominato in dracme. (3) Ipotizzando una forte svalutazione di quest’ultima, il pagamento del debito sovrano nella nuova valuta rappresenterebbe una significativa perdita di valore del credito. Possono i creditori rivalersi sullo Stato? Qui la disciplina dei contratti deve fare i conti con le regole del diritto internazionale pubblico che prevede che gli atti di esercizio dell’attività sovrana (cosiddetto iure imperii) e i beni connessi con quest’ultima beneficino di talune immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione forzata. In concreto ciò vuole dire che, salvo specifiche garanzie inserite nel contratto, il creditore dello Stato greco che ritenesse illegale la ridenominazione del debito sovrano da euro in nuove dracme avrebbe ben poche chances di trovare soddisfazione con una causa promossa di fronte a suo giudice nazionale. Infatti, anche qualora il creditore vedesse riconosciuto il suo diritto al pagamento in euro, molto difficilmente troverebbe nel proprio Stato beni dello Stato greco sottoponibili a esecuzione forzata in misura sufficiente per soddisfare il credito.
Da quanto sopra è evidente che il passaggio dall’euro alla nuova dracma porrebbe problemi intellettualmente ed economicamente affascinanti per gli avvocati dei creditori e per quelli dei debitori. Ma sarebbero gli unici a divertirsi in tutta Europa.

(1) La questione presuppone risolto il problema, niente affatto scontato, che la Grecia sia ancora ‘sovrana’ sull’euro. In realtà quest’ultimo appare piuttosto la valuta dell’intera Eurozona (o anche della UE) e non di un singolo paese.
(2) Vale la pena ricordare che il recesso dall’euro non è previsto dai trattati UE, ma non è nemmeno esplicitamente vietato. Una procedura di uscita concordata tra gli Stati UE e le istituzioni potrebbe essere delineata senza travolgere il quadro costituzionale, sul punto rinvio a Manzini, “Si può uscire dall’euro?”. Per quanto riguarda la svalutazione della dracma va ricordato che, anche uscendo dall’euro, alla Grecia potrebbe comunque risultare applicabile l’art. 142 del Tfue che prevede che gli stati membri con deroga dall’Unione economica e monetaria devono considerare la propria politica di cambio come “un problema di interesse comune”.
(3) Va però ricordato che le obbligazioni potrebbero essere emesse anche sa altre piazze e sarebbero pertanto rette dalla legge ivi scelta (normalmente quella inglese o lussemburghese). In tal caso il debito rimane in euro.

Vi riporto agli articoli in programma per oggi andando QUI troverete la situazione aggiornata sulle borse usa e del nostro povero paesello

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