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Borse: divieto di vendite allo scoperto su titoli bancari e assicurativi … risposte a domande più frequenti
Scritto il 24 Luglio 2012 alle 09:10 da
La Consob ha reintrodotto per tutta la corrente settimana il divieto di vendite allo scoperto su un elenco di titoli bancari e assicurativi indicati nella delibera n. 18283 pubblicata in allegato.
Il divieto, che si applica a tutte le vendite indipendentemente dalla sede di esecuzione, resterà in vigore dalle ore 13:30 di oggi, 23 luglio 2012, fino alle ore 18:00 di venerdì 27 luglio p.v..
Il divieto riguarda sia le vendite allo scoperto assistite dal prestito titoli (“covered”) sia quelle “nude”, già vietate dalla precedente delibera (n. 17993) dell’11 novembre 2011.
Sempre in allegato si riportano le risposte Consob alle domande più frequenti relativamente al nuovo divieto di effettuare vendite allo scoperto ai sensi della Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012. source
Ecco di seguito …. LE RISPOSTE CONSOB ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI RELATIVAMENTE AL NUOVO DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 18283 DEL 23 LUGLIO 2012.1. Cosa prevede il divieto di effettuare vendite allo scoperto su titoli azionari del comparto finanziario, introdotto dalla Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012?
Dalle ore 13.30 del 23 luglio 2012 sono vietate le vendite allo scoperto su azioni incluse nell’elenco allegato alla Delibera, ovunque effettuate, anche se assistite dal prestito titoli. La Delibera vieta pertanto sia le vendite allo scoperto “coperte” dal prestito titoli che quelle “nude” (già vietate dalla precedente Delibera 17993 dell’’11 novembre 2011). Il divieto si applica a tutte le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio).
2. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (v. FAQ n. 3). La Delibera prevede che gli aderenti ai mercati adottino tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni della Delibera medesima, anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.
3. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto?
Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n. 17862).
4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?
Per vendita allo scoperto si intende la vendita di titoli non supportata, al momento dell’ordine da parte
dell’ordinante, dalla proprietà e dalla disponibilità degli stessi. La proprietà e la disponibilità dei titoli deve essere mantenuta dall’ordinante fino alla data di regolamento dell’operazione di vendita.
5. E’ ammissibile effettuare vendite senza detenere la proprietà o la disponibilità dei titoli e riacquistarli entro la fine della giornata?
No, il committente deve detenere sia la proprietà sia la disponibilità dei titoli prima di disporre l’ordine in vendita.
6. Cosa deve fare un investitore che aveva immesso un ordine in vendita allo scoperto prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 18283?
Se un investitore ha immesso, prima dell’entrata in vigore della Delibera (ore 13.30 del 23 luglio 2012), un ordine di vendita allo scoperto, e l’ordine non è stato ancora eseguito al momento dell’entrata in vigore della Delibera, l’investitore è tenuto a cancellare l’ordine.
7. Rientrano nel divieto sulle vendite allo scoperto le operazioni su strumenti finanziari derivati e ETF?
No. Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012 non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put, operatività su covered warrant, certificates), di exchange-traded funds (ETF), di diritti di opzione o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni.
8. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
Si possono citare i seguenti casi (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
· l’acquisto di titoli e la loro successiva rivendita, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite;
· le operazioni di pronti contro termine;
· la vendita di titoli da parte di un investitore che ha esercitato un’opzione call che prevede la consegna fisica dei medesimi titoli, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite;
· l’obbligo o la facoltà di consegna delle azioni sottostanti a seguito della negoziazione di strumenti finanziari derivati.
Resta fermo l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista.
9. Il divieto di vendite allo scoperto si applica solo agli scambi conclusi su mercati regolamentati italiani?
No. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su luoghi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati italiani (ad es. sistemi multilaterali di
negoziazione, anche esteri) nonché quelle eseguite over-the-counter.
10. Quanto durerà il divieto di effettuare vendite allo scoperto?
Il divieto di effettuare vendite allo scoperto durerà fino alle 18.00 di venerdì 28 luglio 2012, salvo eventuali estensioni, modifiche o revoche, possibili in ogni momento in ragione dei mutamenti delle condizioni di mercato.
11. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
No. Non è previsto alcun vincolo nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.
12. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?
No. Non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.
13. La Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 che aveva vietato le vendite allo scoperto “nude” è ancora in vigore?
La Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012 vieta di effettuare le vendite allo scoperto, sia “coperte” che “nude”,
sulle azioni incluse nell’allegato alla predetta Delibera. La Delibera n. 17793 dell’11 novembre 2011 ha posto il divieto di effettuare vendite allo scoperto “nude” su tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.
Pertanto, alle azioni incluse nell’elenco allegato alla Delibera n. 18283 si applica il più restrittivo regime di divieto di vendite allo scoperto, sia “coperte” che “nude”. Alle azioni italiane non incluse in tale elenco continua ad applicarsi invece il divieto di vendite allo scoperto “nude” previsto dalla Delibera n. 17793 dell’11 novembre 2011.
Quando la Delibera n. 18283 cesserà di avere effetto, sulle azioni incluse nell’elenco allegato alla predetta Delibera continuerà ad applicarsi il divieto di effettuare vendite allo scoperto “nude” previsto dalla Delibera n. 17793 dell’11 novembre 2011. source
Dalle ore 13.30 del 23 luglio 2012 sono vietate le vendite allo scoperto su azioni incluse nell’elenco allegato alla Delibera, ovunque effettuate, anche se assistite dal prestito titoli. La Delibera vieta pertanto sia le vendite allo scoperto “coperte” dal prestito titoli che quelle “nude” (già vietate dalla precedente Delibera 17993 dell’’11 novembre 2011). Il divieto si applica a tutte le categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio).
2. A chi si applica il divieto di effettuare vendite allo scoperto?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 4 della Delibera (v. FAQ n. 3). La Delibera prevede che gli aderenti ai mercati adottino tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto delle prescrizioni della Delibera medesima, anche quando trattano ordini provenienti da altri intermediari.
3. Vi sono esenzioni al divieto di vendite allo scoperto?
Si, sono previste esenzioni per le attività di market maker, specialist e liquidity provider (domanda n. 6 delle FAQ della delibera n. 17862).
4. Cosa si intende per vendita allo scoperto?
Per vendita allo scoperto si intende la vendita di titoli non supportata, al momento dell’ordine da parte
dell’ordinante, dalla proprietà e dalla disponibilità degli stessi. La proprietà e la disponibilità dei titoli deve essere mantenuta dall’ordinante fino alla data di regolamento dell’operazione di vendita.
5. E’ ammissibile effettuare vendite senza detenere la proprietà o la disponibilità dei titoli e riacquistarli entro la fine della giornata?
No, il committente deve detenere sia la proprietà sia la disponibilità dei titoli prima di disporre l’ordine in vendita.
6. Cosa deve fare un investitore che aveva immesso un ordine in vendita allo scoperto prima dell’entrata in vigore della Delibera n. 18283?
Se un investitore ha immesso, prima dell’entrata in vigore della Delibera (ore 13.30 del 23 luglio 2012), un ordine di vendita allo scoperto, e l’ordine non è stato ancora eseguito al momento dell’entrata in vigore della Delibera, l’investitore è tenuto a cancellare l’ordine.
7. Rientrano nel divieto sulle vendite allo scoperto le operazioni su strumenti finanziari derivati e ETF?
No. Il divieto di vendite allo scoperto introdotto dalla Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012 non si applica alle negoziazioni su strumenti finanziari derivati (per esempio, vendite di opzioni call o di future, acquisto di opzioni put, operatività su covered warrant, certificates), di exchange-traded funds (ETF), di diritti di opzione o di altri strumenti finanziari diversi dalle azioni.
8. Esistono casi particolari che non si qualificano come vendite allo scoperto?
Si possono citare i seguenti casi (la lista che segue non è necessariamente esaustiva):
· l’acquisto di titoli e la loro successiva rivendita, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite;
· le operazioni di pronti contro termine;
· la vendita di titoli da parte di un investitore che ha esercitato un’opzione call che prevede la consegna fisica dei medesimi titoli, purché sia prevista la consegna delle azioni in tempo utile per il regolamento delle vendite;
· l’obbligo o la facoltà di consegna delle azioni sottostanti a seguito della negoziazione di strumenti finanziari derivati.
Resta fermo l’obbligo di consegna delle azioni alla data di liquidazione contrattualmente prevista.
9. Il divieto di vendite allo scoperto si applica solo agli scambi conclusi su mercati regolamentati italiani?
No. Il divieto si applica a prescindere dalla sede di negoziazione; sono pertanto incluse le operazioni concluse su luoghi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati italiani (ad es. sistemi multilaterali di
negoziazione, anche esteri) nonché quelle eseguite over-the-counter.
10. Quanto durerà il divieto di effettuare vendite allo scoperto?
Il divieto di effettuare vendite allo scoperto durerà fino alle 18.00 di venerdì 28 luglio 2012, salvo eventuali estensioni, modifiche o revoche, possibili in ogni momento in ragione dei mutamenti delle condizioni di mercato.
11. Sono previsti vincoli all’operatività dei prestatori di titoli?
No. Non è previsto alcun vincolo nella concessione di prestiti di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani.
12. E’ fatto obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito?
No. Non esiste un obbligo di richiamo dei titoli dati a prestito.
13. La Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 che aveva vietato le vendite allo scoperto “nude” è ancora in vigore?
La Delibera n. 18283 del 23 luglio 2012 vieta di effettuare le vendite allo scoperto, sia “coperte” che “nude”,
sulle azioni incluse nell’allegato alla predetta Delibera. La Delibera n. 17793 dell’11 novembre 2011 ha posto il divieto di effettuare vendite allo scoperto “nude” su tutte le azioni quotate nei mercati regolamentati italiani che hanno un mercato regolamentato italiano come mercato principale.
Pertanto, alle azioni incluse nell’elenco allegato alla Delibera n. 18283 si applica il più restrittivo regime di divieto di vendite allo scoperto, sia “coperte” che “nude”. Alle azioni italiane non incluse in tale elenco continua ad applicarsi invece il divieto di vendite allo scoperto “nude” previsto dalla Delibera n. 17793 dell’11 novembre 2011.
Quando la Delibera n. 18283 cesserà di avere effetto, sulle azioni incluse nell’elenco allegato alla predetta Delibera continuerà ad applicarsi il divieto di effettuare vendite allo scoperto “nude” previsto dalla Delibera n. 17793 dell’11 novembre 2011. source
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