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Manovra finanziaria Monti : c’è chi piange e chi se la ride
Come ormai è noto a tutti, la cosiddetta manovra “salva-Italia” (parole del Prof. Monti), è stata scritta nero su bianco, ed è fatta soprattutto di lacrime, di sangue ormai non c’è rimasto nulla. Il 90% del popolo italiano, pur capendo che forse è uno dei momenti più drammatici dalla nascita della cara “Repubblica”, e nei vari sondaggi pre-manovra era disposta a fare anche dei sacrifici, pur di portare l’Italia in porto al sicuro, purché questi sacrifici sarebbero stati equamente distribuiti. Appunto “equamente distribuiti”!!, vediamo ora nel dettaglio l’equa distribuzione.
CHI SE LA RIDE !!
La manovra complessiva, considerando anche il futuro aumento dell’iva (21 a 23 e 10 a 11) è di 30 mld di € e di lacrime, di cui 13 mld di tagli di spesa e 17 di nuove tasse. Già da questo primo dato di equo c’è ben poco, perché se non prendiamo in considerazione il taglio alle pensioni (per le considerazioni che illustrerò dopo) che è di circa 3 mld di euro arriviamo ad un taglio netto di 10 mld di euro quindi pari ad un terzo della manovra complessiva, per cui altri 20 mld sono di nuove tasse. Considero il taglio alle pensioni come nuove tasse, perché costringendo i lavoratori a stare di più al lavoro significa che, oltre ad arrivare alla pensione (salvo altre sorprese) con le stampelle, lo Stato incassa altri eurini tra contributi e trattenute sulle buste paga e contribuzione INAIL che le imprese pagheranno in più (costi del lavoro che nessuno ha preso in considerazione) ed addizionali varie, particolare che sicuramente sarà sfuggita, per cui occorre aggiungere anche questa quote di maggiori entrante, che, considerato nel suo complesso, dovrebbe essere pari al taglio delle pensioni, per cui credo che oltre al taglio delle pensioni ci sarà un incremento di tassazione contributiva e fiscale. E senza considerare la quasi totale sparizione delle pensioni di anzianità, che “sfortunatamente” sono destinate a scomparire per chi lavora “troppo”, senza toccare i diritti dei vitalizi senza tener conto di nulla, che dopo tanta onorata carriera, in alcuni casi anche di pochi giorni, si sono guadagnati la sudata e meritata “pagnotta “
Altra misura “equa”, è l’introduzione della famigerata ICI sulle prime case, travestita da IMU.QUI TROVATE IL DECRETO DI LEGGE SULL’IMPOSTA Solo questa voce si prevede di incassare circa 11 mld di euro, che vanno a compensare ampiamente i taglio agli enti locali per 5.8mld di euro, considerando poi anche l’aumento dell’addizionale regionale, il divario tra tagli e questi nuovi balzelli si allargherà ancora di più a favore del surplus, anche qui la misura si può considerare “equa”, prevedendo un premio per quegli enti locali (comune regioni) a danno del “cattivo cittadino”, e quindi da colpire in modo pesante, che, come sappiamo tutti, sono in gran parte causa dei nostri attuali problemi insieme alla politica centrale. La reintroduzione dell’ICI-IMU oltre alla previsione dell’aliquota dal 4 al 7.6 per mille, sostanzialmente in linea con le vecchie aliquote, soprattutto per la prima casa, comporterà un maggior esborso a carico soprattutto delle sfortunate famiglie che sono possessori di un immobile, che ci sono voluti decenni di sacrifici per averla, mentre lascia quasi indifferenti i grandi proprietari che, se pagavano qualche euro in più a loro carico, forse non arriverebbero a fine mese (solidarietà sociale). Mi fa sorridere il nostro Professione quando, per giustificare la reintroduzione dell’ICI-IMU, ha affermato che la non tassazione della prima casa è un stonatura esclusivamente italiana, così finalmente ci siamo messi sullo stesso livello degli altri Stati europei, mentre per gli stipendi dei parlamentari e gli euro parlamentari italiano, nonché il costo procapite cittadino/politica, siamo in perfetta media europea (Segnalo QUI l’articolo di Agata che parla appunto dell’ICI-IMU e su come ha la forma di una vera patrimoniale sulle case)
Altro provvedimento “equo” è la previsione dell’aumento iva dal 21 al 23 e dal 10 all’11%, e che grava sul “cattivo cittadino” è l’aumento iva per circa 7 mld di euro a cui vanno aggiunto altri 4 dalla manovra ferragostana. Difatti la Marcegaglia ieri ha sentenziato a nome delle imprese “Sacrifici Fatti”!. Ovviamente !! Da buona imprenditrice, sa che alla fine l’IVA, essendo un giro di partite attive e passive, incide poi alla fine sul consumatore finale, perché è l’ultimo anello della catena a cui non è permesso di portare in detrazione l’Iva pagata sui consumi. Dal mio punto di vista, questo provvedimento “equo” dovrebbe in qualche modo destare preoccupazione anche e soprattutto a chi produce, perché l’aumento porterà a minori consumi, causando recessione (se già non ci siamo già entrati) con le ovvie conseguenze.
Per la serie: chi più ha più deve dare !!
CHI SE LA PIANGE
Passiamo ora ad esaminare i provvedimenti riguardanti quelle povere “realtà sociali” del paese (grandi proprietari, grandi dirigenti pubblici, banche, grosse imprese, politici nazionali, testate giornalistiche), che rappresentano solo il 10/15% della popolazione, che piange, e che sono stati toccati dalla manovra, ma non più di tanto, per non creare troppi “disagi” economici patrimoniali !
La tassazione solo delle barche superiori a 10 mt, al di sotto di questa stazza si è alle soglie della povertà per cui esentati dalla “mazzata”, è una dei migliori provvedimenti equi che potesse prendere l’attuale esecutivo, di fatti essendo in numero talmente “superiore” alle prime case, portano un notevole incasso nelle casse statali. Poi, purtroppo, c’è anche il superbollo per le auto considerate di lusso. Giustamente, per questi poveri cittadini italiani, che già piangono, non potevano contribuire in maniera diversa, per esempio mi viene in mente un ritocco dell’Iva solo per queste categorie di beni, esentando dall’aumento i beni di prima necessità, ovvio che l’eventuale maggior aumento, dopo aver sborsato già “troppi” euro, creavano tanto disagio, per cui non si poteva chiede di più, che giustamente viene chiesto ad altre categorie “molto più ricche”.
Altra categoria che piange è il settore bancario. Nella manovra il Ministro Passera, spero che sappiate chi è, ha garantito un fondo di garanzia alle PMI di 20 mld di euro, (dove prenderà questi soldi ancora non l’ho capito, sarò tonto). Bene! Anzi male (per loro!) questo fondo di garanzia per le PMI, che prevede garanzia e controgaranzia (il troppo non guasta mai) fino all’80% delle operazioni finanziarie non è nient’altro che un “giusto” paracadute per le banche, che non sono in parte responsabili dell’attuale “bella situazione”, e che non siedono su una liquidità in eccesso depositate presso la BCE, nel senso che se chi utilizza questo credito (con garanzia e controgaranzia) e che per qualsiasi motivi non può più far fronte agli impegni presi, l’80% di questi finanziamenti sono garantiti dallo stato che si impegna a restituire all’ente creditizio fino all’80% del credito. Anche qui giusto mettere al riparo le banche, che in questo periodo se la stanno passando male.
Altra opera d’arte, e necessaria aggiungo, la rinascita dell’Agenzia per il commercio estero, ma in maniera spezzata in 3 tronconi rispetto al passato; le funzioni vengono trasferite sotto l’ala protettiva del Ministero dello Sviluppo, i poteri di vigilanza e di indirizzo, vengono condivise con il Ministero degli Esteri, mentre le linee guida faranno a capo di una Agenzia ad hoc creata, con Confindustria, Unioncamere, Rete impresa Italia, e niente popò di meno ché dall’ABI, prevedendo per questa agenzia un numero massimo di dipendenti di 300 unità.
Sfortunatamente, anche i grandi proprietari e persone che hanno redditi medio alti, vengono toccati dalla manovra per via del summenzionato ritorno ICI-IMU, anche loro purtroppo hanno solo da piangere, (niente patrimoniale, niente aumento irpef, era troppo dopo tassa stazionamento e superbollo ed imu).
Infine l’ultima categoria di chi piange ovviamente sono i politici, che piangendo miseria, purtroppo, loro malgrado non potevano partecipare ai sacrifici chiesti alle altre categorie. A napoli c’è un gergo che recita “troppa grazia San genna’”
Per la serie: quando anche i ricchi piangono !!
Se ho capito bene, da quello che si legge nel web, purtroppo questo sarà solo l’inizio. Non voglio gufare…ma ne riparleremo verso febbraio, marzo, quando avremo una sostanziosa ricapitalizzazione del debito. Per quello che possiamo, cerchiamo almeno sotto le feste di mitigare il pessimismo che ci impregna 🙄 .
non c’era da aspettarsi diversamente: alla fine è la politica che vota in parlamento e il pdl l’ha fatta da padrone indicando l’indirizzo della manovra (manovra che non aveva il coraggio di fare). Ora potranno dire che loro non avrebbero mai messo tutte quelle tasse, avrebbero puntato sulla crescita, ecc ecc ecc .. Il pd non ha avuto forza e coraggio per indirizzare la manovra in modo più aggressivo verso l’elusione, l’evasione, le rendite, un bel accordino con la Svizzera come hanno fatto Germania e Francia.. (e che Tremonti non ha voluto).
Infine la lega: a parte la secessione ( e questo la dice lunga sulla credibilità della sua politica per il bene dell’Italia), non ho ancora capito qual’è il suo programma.. a volte mi ricorda un po’ la vecchia Dc, cerca di accontentare tutti (imprenditori, operai, rendite, corporativismi) senza sapere bene come fare… ovvero: le pensioni no, le tasse no, la crescita mah, bohhh… speriamo accada un miracolo!!
complimenti a chi ha scritto gli articoli e complimenti a tutti gli autori di questo blog…metto il decreto completo qui
07/12/2011 – Sul supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta ufficiale di ieri 6 dicembre 2011, n. 284 è stato pubblicato il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” e meglio noto come “Decreto Monti”.Il decreto-legge che consta di 50 articoli è entrato in vigore già da ieri e riportiamo qui di seguito le principali novità che riguardano il settore dei lavori pubblici.
Acquisizione di beni e servizi con centrale di committenza nazionale (art. 29, commi 1 e 2)
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rafforzano il ruolo di Consip S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali incluse nell’elenco ISTAT delle P.A., per i contratti sopra soglia comunitaria, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni. In tal modo sarà possibile ottenere una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle predette amministrazioni, in grado di generare la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, la diminuzione del contenzioso nonché economie di scala realizzate mediante l’aggregazione dei fabbisogni. Pertanto, le disposizioni in esame determinano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.
Anticipo della fase di gestione nelle concessioni (art. 42, commi 2 e 3)
La disposizione intende favorire l’apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche intervenendo sul codice dei contratti pubblici, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di estendere l’ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione. Ciò consente al concessionario di di anticipare l’acquisizione dell’afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento, e dunque di ridurre l’onerosità finanziaria derivante dal ricorso al mercato finanziario per ottenere la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento.
Appalti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 23, commi 4 e 5)
Con l’inserimento all’articolo 33 del Codice dei contratti del comma 3-bis, sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala, con la precisazione che tale novità si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012
Approvazione unica del progetto sul preliminare opere di interesse strategico (art. 41, comma 2)
Con l’inserimento del nuovo articolo 169-bis e della lettera f-ter) all’articolo 163, comma 2 del Codice dei contratti le nuove norme intendono ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell’infrastruttura, quantificabile in un periodo di almeno 6 mesi/un anno e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali. Il comma 2 infatti si introduce un nuovo articolo nel codice dei contratti pubblici volto a consentire che l’approvazione, da parte del CIPE, dei progetti delle opere di interesse strategico, possa intervenire, su richiesta Ministero delle infrastrutture e trasporti sul progetto preliminare qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto. La disposizione prevede la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l’approvazione del progetto definitivo.
Associazioni temporanee di imprese (art. art. 44, comma 5, lettera b)
Con la modifica introdotta all’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180/2011 viene favorita la partecipazione di associazioni temporanee di imprese e forme consortili.
Cessione di immobili (art. 42, comma 1)
La norma modifica il comma 5 dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche) ampliando la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non sono strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario. A tutela del patrimonio pubblico le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una preventiva di convenienza economica volta a garantire un’efficiente azione amministrativa ai fini dell’utilizzo del bene a titolo di prezzo.
Conferenza di servizi (art. 44, comma 4)
La disposizione prevede che in materia di conferenza di servizi non trovi applicazione quanto previsto dal Decreto-legge n. 70/2011 circa i progetti preliminari già pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Consultazione preliminare (art. 44, comma 8)
La norma, per lavori oltre i 20 milioni di euro, introduce una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale costruttivo momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali, con la precisazione che le nuove norme si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
Convenzioni autostradali e concessione di costruzione e gestione stradale (art. 43, commi 1-6)
Viene introdotta una disciplina semplificata per l’approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale. La norma è, anche, tesa a garantire maggiore concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali di gestione specificando che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell’infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l’affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione. La disposizione semplifica, anche, le procedure per la realizzazione di impianti civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti.
Costo del lavoro (art. 44, commi 1 e 2)
Vengono precisate le norme che disciplinano l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e viene abrogato il comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice dei contratti recentemente inserito dall’articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. In definitiva la nuova disposizione abroga la norma che imponeva l’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Dighe (art. 43, commi 7-15)
Sono previste disposizioni normative relative al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché attività manutentive per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni.
Durata delle concessioni di costruzione e gestione di opere (art. 42, commi 4 e 5)
Con alcune modifiche agli articoli 3 e 143 del Codice dei contratti si intende favorire lo strumento della concessione per le grandi opere che richiedono l’impiego di ingenti capitali e per le quali il rientro dell’investimento non può che avvenire nell’arco di un lungo periodo temporale, intervenendo sull’articolo 143 del codice dei contratti pubblici prevedendo che, in caso di concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni esclusivamente per consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario. E’ previsto che la disposizione sia applicabile solo ai nuovi affidamenti di concessioni.
Misure per le PMI (art. art. 44, comma 7)
Vengono introdotte norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità ed alla possibilità di operare tale suddivisione.
Pagamenti diretti subappaltatori (art. 44, comma 5, lettera b)
Il bonifico bancario, unico metodo da utilizzare per il pagamento dei subappaltatori previsto all’articolo 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180/2011 viene sostituito con qualsiasi altra tipologia di pagamento che assicuri la tracciabilità dei flussi finanziari.
Programmazione delle opere di interesse strategico (art. 41, comma 1)
Con la la sostituzione nell’articolo 161 del Codice dei contratti dei commi 1-bis ed 1-ter con i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater vengono ridefinite le modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l’apporto di capitale privato.
Risorse deliberate dal CIPE per le opere pubbliche (art. 41, comma 3)
Al fine di fissare tempi certi per l’utilizzo dei finanziamenti assegnati per opere pubbliche, è previsto che in caso di criticità procedurali che non permettano adozione del decreto di utilizzo dei contributi pluriennali, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE e, per le opere di interesse strategico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca la circostanza al Consiglio dei Ministri per le successive conseguenti determinazioni; gli stessi effetti sono previsti per la mancata formalizzazione e trasmissione delle delibere CIPE alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla seduta in cui viene assunta la delibera.
Scorrimento graduatorie (art. art. 44, comma 6)
La disposizione estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell’espletamento di una nuova gara, riducendo i tempi per l’avvio delle opere.
Servizi di architettura e di ingegneria (art. 44, comma 5, lettera a)
Viene soppresso l’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) con cui era stata innalzata la soglia prevista dall’articolo 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 euro per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara prevista all’articolo 57 comma 6 del Codice dei contratti. La soglia, adesso, ritorna a 100.000 euro.
Varianti (art. 44, comma 3)
La norma introduce un regime transitorio per le varianti che esclude il limite esistente (50% dei ribassi d’asta ottenuti in fase di gara) agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l’esecuzione dei lavori; per le opere c.d. di legge Obiettivo vengono esclusi, ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Alleghiamo alla presente notizia il decreto-legge così come è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, la relazione di accompagnamento ed il codice dei contratti integrato con le nuove norme del decreto-legge n. 201/2011.
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ottimo articolo will, pessimo per noi il contenuto…
L’unica forza politica che la pensa come te è la LEGA!! (e non aggiungo altro). Sono stati molto intelligenti a cavalcare l’incazzat….. dei cittadini ma come al solito essendo politici cercheranno di trarne vantaggio solo per i futuri voti, anche perchè essendo stati al governo potevano e dovevano fare e non hanno fatto.
Detto questo pessimo comportamento della sinistra che fanno tanto i difensori dei deboli ma votando la manovra fanno proprio il contrario.
Credo che non dei veri tagli della politica si poteva almeno evitare di toccare le pensioni di quei poverini che prendono meno di 1000 euri al mese…… non se ne può più.